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9 luglio 2014

L'affidamento in prova al servizio sociale.

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione prevista dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) (1), che, in ossequio alla funzione rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, è finalizzata a far abituare il condannato alla vita di relazione per rendere più efficace l'opera di risocializzazione. Consiste nell'affidamento del condannato ad un centro di servizio sociale esterno all'istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
La misura è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore e della Corte Costituzionale, che ne hanno modificato in sostanza la disciplina; per questi motivi la lettura del solo testo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario (1) non è sufficiente a conoscere la reale portata dell'istituto, anzi, può lasciare perplessi o, addirittura, determinare errate convinzioni.

Requisiti.

Diversamente da quanto si legge nell'art. 47 o.p., la misura può essere concessa a chi:
  • abbia a scontare una pena detentiva non superiore ad anni 3, anche come residuo di maggior pena (2), nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto o senza procedere all'osservazione in istituto, ma prendendo in considerazione, in questo caso, il comportamento del condannato per tutto il periodo successivo alla commissione del reato.
  • abbia a scontare una pena detentiva non superiore ad anni 4, anche come residuo di maggior pena, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire di ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
La semplice circostanza di essere straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno non necessariamente comporta l'esclusione dalla misura (C. Cost, sent. 78/2007).
 continua dopo le note  
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NOTE.

(1)
Art. 47 dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975)
             Affidamento in prova al servizio sociale. 
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del  reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 
3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in  prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al  luogo di detenzione. Il  magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli  atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna,  che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al  magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11.  L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 
12.  L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che  non  sia  stata già riscossa. 
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena  di  cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli  69,  comma  8, e  69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

(2)
Nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei anni 3, si deve non tener conto anche delle pene espiate (C. Cost., sent. 386/1989).
Inoltre, con d.l. 306/1992, convertito in l. 356/1992, con l'art. 14 bis, è stata data interpretazione autentica della disposizione del primo comma dell'art. 47 della l. 354/1975(in cui si stabilisce il limite di anni 3), nel senso che il limite di anni 3 deve essere inteso nel significato di pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive (amnistia impropria, prescrizione della pena, indulto e grazia).
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Procedura.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale può essere proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione  della  pena, al tribunale di sorveglianza competente per il luogo dell'esecuzione.
Tuttavia, quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di  fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di sorveglianzaal quale il magistrato trasmette immediatamente gli  atti -,  che decide entro 60 giorni.

Verbale di affidamento e le prescrizioni.

All'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine a
  • i suoi rapporti con il servizio sociale,
  • la dimora,
  • la libertà di locomozione,
  • il divieto di frequentare determinati locali,
  • il lavoro.
Nel verbale è sempre disposto che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato e che adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare. 
È possibile che nel verbale sia disponga anche:
  • che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato;
  • altre prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Le prescrizioni possono essere modificate in corso di affidamento dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Controlli e cause di revoca.

Il servizio sociale e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. In tal caso, il Tribunale di Sorveglianza di può determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova (C. Cost., sent. 343/1987).

Benefici.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.
Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero socialedesumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata (detrazione di pena di giorni 45 ogni mesi 6) (art. 54 o.p.).

17 giugno 2014

La riabilitazione penale.

La riabilitazione (artt. 178 ss. c.p.) è un istituto mediante il quale vengono estinte le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna penale, salvo che la legge preveda diversamente. La riabilitazione dei minorenni è disciplinata dal regio decreto legge n. 1404/1934 e sarà trattata per ultima.

Requisiti.

Può essere concessa anche nel caso di sentenza di condanna straniere riconosciute a norma dell'art. 12 c.p. (1).
La riabilitazione concessa ai sensi della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari (art. 72 c.p.m.p.).
Condizione generale per concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo di tempo successivo al termine dell'espiazione della pena od alla estinzione della stessa in modo diverso.
Il periodo di tempo sottoposto a valutazione è di 3 anni.
Tuttavia,
  • se si tratta di recidivi, esso è di almeno 8 anni, se si tratta di casi di recidiva aggravata o di recidiva reiterata (art. 99 c.p./cc. 2-4);
  • se si tratta di delinquenti abituali o professionali  o per tendenza, esso è di 10 anni decorrenti dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro;
  • qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p./cc. 1-3 (2), il termine ordinario di 3 anni decorre dal momento in cui è stata sospesa la pena;
  • qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p./c. 4 (2), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di 1 anno di cui al medesimo c. 4.
Il periodo di tempo sottoposto a valutazione, si badi, è prolungato fino al momento della decisione sull'istanza di riabilitazione (Cass., sez. I, 29/11/1966 - 15/3/1967, n. 1426 CPMA 67, 973; Cass., 7/2/1972, Aries, GP 73, II, 116).
 continua dopo le note  
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NOTE.

(1)
Art. 12 c.p..
Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
1. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
2. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

(2)
Art. 163 c.p..
Sospensione condizionale della pena.
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. 
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La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato
  • sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che nel caso in cui si tratti di espulsione dello straniero dallo stato o di confisca, ed il provvedimento non sia stato revocato;
  • non abbia adempiuto le obbligazioni civili, salvo il caso in cui dimostri che si trovi impossibilitato ad adempierle.
Il provvedimento con cui si concede la riabilitazione è revocato di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o un'altra pena più grave.

Procedura.

La procedura per la concessione della riabilitazione (art. 683 del codice di procedura penale) è avviata su richiesta dell'interessato rivolta al tribunale di sorveglianza, anche se ha ad oggetto condanne comminate da giudici speciali, se la legge non dispone diversamente.
Lo stesso tribunale di sorveglianza è altresì competente a decidere sulla revoca – nel caso di commissione di altro reato – , qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna.
Il tribunale decide con ordinanza (non sentenza, come ancora recita il codice penale, che, però si accordava col vecchio codice di procedura penale).
La richiesta deve contenere gli elementi (se è il caso, anche documenti) da cui desumere la sussistenza delle condizioni necessarie alla concessione.
Qualora il tribunale ritenga non sussistente la buona condotta, l'istanza verrà rigetta e potrà essere riproposta soltanto dopo due anni dal giorno in cui il provvedimento di rigetto sia definitivo.
Contro l'ordinanza decisoria si può proporre ricorso per cassazione.

Riabilitazione speciale per i minorenni.

Per i fatti commessi da minori di anni 18 (art. 24 r.d.l. 1404/1934), sia che abbiano dato luogo a condanna od a proscioglimento, la riabilitazione speciale per i minorenni fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato o del pubblico ministero o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'«officina», in pubblici o privati istituti.
Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore, dopo il quale la competenza è del tribunale di sorveglianza (art. 3 d.P.R. n. 448/1988).
Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la potestà genitoriale o la tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza .
Sono applicabili le disposizioni relative alla revoca del provvedimento di riabilitazione e della riabilitazione nel caso di condanna all'estero (artt. 180 e  181 c.p.).

13 giugno 2014

L'usucapione.

L'usucapione è un istituto giuridico in base al quale si fa conseguire la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un bene a chi abbia esercitato sullo stesso il possesso ininterrotto per un determinato periodo di tempo, purché il possesso non sia violento o clandestino.
Esempio: «Ho posseduto ininterrottamente quella casa per 20 anni, il mio possesso non è mai stato violento né clandestino, dunque adesso ne sono diventato proprietario.».


Requisiti.

Per andare oltre la semplice definizione e capire quando in concreto si può pensare di avere usucapito un bene, dobbiamo chiarire alcune cose:
  1. cos'è il possesso?
  2. quali requisiti deve avere il possesso, oltre la durata ininterrotta?
  3. per quanto tempo, in concreto, deve essere esercitato il possesso ininterrotto?
Cos'è il possesso?
È l'esercizio del potere di fatto corrispondente a quello del proprietario od a quello del titolare di altri diritti reali (diritti su cose, che consentono di trarne utilità) minori.
In pratica: comportarsi come se si fosse proprietari o titolari di altro diritto reale anche se non lo si è.


Quali requisiti deve avere il possesso, oltre alla durata ininterrotta?
Il possesso deve essere non essere stato acquisito in modo violento o clandestino (art. 1163 cod. civ.). Ciò significa che il possesso non può essere acquistato mediante l'uso della forza o contro la volontà espressa o presunta del precedente possessore (violenza) né mediante artifici tali da renderlo occulto al precedente possessore o da impedire che lo stesso se ne accorga.

Per quanto tempo, in concreto, deve essere esercitato il possesso ininterrotto?
Il tempo necessario a maturare l'usucapione varia in funzione del bene e della caratteristiche del possesso.
Per quanto riguarda i beni mobili:

se si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
  • acquistato in buona fede (2)
  • non iscritto in pubblici registri (1)
  • acquistato senza titolo idoneo a trasferire il diritto
il tempo necessario è di 10 anni (art. 1161 cod. civ., c. 1);

se si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
  • acquistato in buona fede (2)
  • iscritto in pubblici registri (1)
  • acquistato senza titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto o in mancanza di trascrizione
il tempo necessario è di 10 anni (art. 1162 cod. civ, c. 2);

se si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
  • acquistato in buona fede (2)
  • iscritto in pubblici registri (1)
  • acquistato da non proprietario ma con titolo idoneo a trasferire il diritto debitamente trascritto
il tempo necessario è di 3 anni dalla data della trascrizione (art. 1162 cod. civ., c. 1);

se si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
  • acquistato in mala fede (2)
il tempo necessario è in ogni caso di 20 anni (art. 1161 cod. civ., c. 1).

Per quanto riguarda le universalità di beni mobili (complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno destinazione unitaria):

il tempo necessario è di 20 anni (art. 1160 cod. civ., c. 1);

ma,

se si tratta di universalità di mobili o di un diritto reale di godimento
  • acquistata/o in buona fede (2) da non proprietario
  • acquistata/o con titolo idoneo
il tempo necessario è di 10 anni (art. 1160 cod. civ., c. 2);

Per quanto riguarda i beni immobili:

il tempo necessario è di 20 anni (art. 1158 cod. civ.);

ma,

se si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
  • acquistato in buona fede (2) da non proprietario
  • acquistato con titolo idoneo a trasferire il diritto debitamente trascritto
il tempo necessario è di 10 anni dalla data della trascrizione (art. 1159 cod. civ.);

se si tratta di
  • fondi rustici con annessi fabbricati
  • situati in comuni classificati come montani dalla legge oppure aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
la proprietà si acquista in virtù del possesso continuato per 15 anni (art. 1159 bis, cc. 1, 4);

se si tratta di
  • fondo rustico con annessi fabbricati
  • situati in comuni classificati come montani dalla legge oppure aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
  • acquistati in buona fede da non proprietario
  • acquistato con titolo idoneo a trasferire la proprietà debitamente trascritto
la proprietà si acquista in virtù del possesso continuato per 5 anni (art 1159 bis, cc. 2, 4);
 continua dopo le note  
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NOTE

(1)
Sono pubblici registri quei registri accessibili a tutti, in cui vengono trascritti gli atti che incidono giuridicamente sul bene; quanto contenuto nei pubblici registri si presume da tutti conosciuto. Alla trascrizione dell'atto l'ordinamento fa conseguire altresì l'opponibilità erga omnes dello stesso ed altri effetti giuridici.
(2)
Si ha possesso in buona fede quando si ignora di ledere diritti altrui; in caso contrario si è in mala fede.
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Adempimenti.

A questo punto rimane da chiarire un ultimo aspetto, di grande rilevanza pratica:
come faccio ad essere riconosciuto come titolare del diritto che ho usucapito?
Una volta compiuta l'usucapione è necessario che vi sia un giudice che l'accerti, e pertanto che, tramite un processo, sia pronunciata l'avvenuta usucapione. La pronuncia può essere chiesta anche in risposta alla domanda giudiziale altrui (esempio: il mio vicino rivendica la proprietà del terreno ed io oppongo a tale richiesta l'avvenuta usucapione in mio favore, che chiedo al giudice di pronunciare).
Nel caso di usucapione su beni iscritti in pubblici registri, la sentenza di accertamento deve essere trascritta per avere efficacia anche verso terzi (si veda, al riguardo, la normativa relativa al caso specifico).
Si badi: la sentenza di accertamento dell'usucapione accerta l'acquisto del diritto, ma tale diritto, per giurisprudenza ormai consolidata, preesiste all'emissione della sentenza e decorre dal momento dell'inizio del possesso.